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FOCUS DI FRANCESCO PAPARELLA SUGLI “USI CIVICI”: “PROPRIETA’ COLLETTIVE CHE SPETTANO A UNA COMUNITA’ DI NATIVI SU DETERMINATI TERRENI”

Nota di Francesco Paparella, coordinatore cittadino del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

Ritorno a fare il mio dovere di cittadino civile, democratico, con orizzonti ben definiti di nazionalità Italiana e Ruvese, con ldi rendere edotti i politici della domenica nonchè i futuri imposti dal medico.

Gli usi civici consistono in proprietà collettive che spettano a una comunità di nativi su determinati terreni, generalmente boschi o pascoli. Giungono a noi da remotissimi secoli e derivano da consuetudini locali che permettevano alle popolazioni rurali di utilizzare risorse naturali essenziali per la sopravvivenza. I titolari non sono individui singolarmente intesi, ma collettività organizzate coincidenti con gli abitanti di un Comune. I beni gravati da usi civici sono considerati inalienabili, imprescrittibili e inusucapibili, salvo specifiche procedure di sclassificazione o legittimazione che prevedono l’intervento autorizzatorio della Regione a mente dell’art. 12 della l. n. 1766 del 1927.  La loro gestione è orientata alla conservazione ambientale dato che a mente del codice dei beni culturali i demani collettivi sono beni di interesse ambientale. Oggi infatti gli usi civici assumono un ruolo strategico nella tutela ambientale, nella gestione sostenibile delle risorse e nella valorizzazione delle aree rurali e montane. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che i beni collettivi, proprio perché patrimoni di comunità, svolgono una funzione ambientale e paesaggistica che trascende l’interesse locale e coinvolge l’intera collettività nazionale, richiamando l’art. 9 Cost. e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

I domini collettivi sono forme di proprietà originaria delle comunità. Si tratta di beni che appartengono alla comunità stessa, rappresentata da un ente esponenziale – ad esempio associazioni – che la legge n. 168/2017 riconosce come persona giuridica di diritto privato, dotata di autonomia statutaria e di un proprio ordinamento interno. Solo in mancanza di un’associazione la gestione dei demani spetta al Comune non in quanto ente di diritto amministrativo ma solo in quanto ente esponenziale della collettività, mediante una gestione separata.

La legge n. 168 del 2017 riconosce esplicitamente i domini collettivi come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie; attribuisce agli enti esponenziali soggettività giuridica piena; sancisce per i beni collettivi l’inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e la destinazione permanente agro‑silvo‑pastorale; collega il tutto agli artt. 2, 9, 42, 43 della Costituzione.

Le modifiche più significative al testo della legge 168/2017 vengono dalla ”legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199”. L’art. 1, comma 688, ha riscritto il terzo periodo dell’articolo 2, comma 4, stabilendo che, ove non già esistenti, gli enti esponenziali delle collettività titolari devono essere costituiti secondo la procedura della legge 17 aprile 1957 n. 278, sui comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali. L’articolo 1 della legge 278/1957 stabilisce che all’amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale” provvede un comitato di cinque membri eletti dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali, con durata quadriennale; l’articolo 2 affida al prefetto, la costituzione del comitato, disciplinando con decreto la convocazione degli elettori, la formazione delle liste, la composizione del seggio e le operazioni di voto e di scrutinio; l’articolo 4 prevede la pubblicazione dei risultati a cura del sindaco e la successiva convocazione degli eletti per la scelta del presidente. La procedura elettorale dei comitati frazionali viene impiegata per consentire alle collettività di scegliere l’organo che le rappresenterà come ente esponenziale.

Dunque in conclusione l’art. 2 comma 4 legge 168/2017 stabilisce che “i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari” e, solo in mancanza di tali enti, “sono gestiti dai Comuni”, aggiungendo – dopo la legge di bilancio – che tali enti devono essere costituiti secondo le procedure della legge 278/1957.

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