Attualità

FASE 2: ECCO COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Il prossimo 4 maggio prenderà il via la cosiddetta “Fase Due”, ovvero la fase di convivenza con il virus, basata, come chiarito dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su una graduale riapertura delle attività produttive. Il rischio da evitare è quello di una nuova risalita della curva dei contagi. Per scongiurare tale evenienza, oltre a ribadire l’importanza del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, il Governo ha messo a punto anche un protocollo di sicurezza inerente le regole da rispettare all’interno dei cantieri per il contenimento della diffusione del Covid-19.

A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Michele, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, oltre che ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL ha siglato, lo scorso 24 aprile 2020, il relativo Protocollo.

Tale documento, integrativo dei contenuti adottati nel mese di marzo con quello precedente, è stato condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali. Con l’adozione di tale atto si sono definite, quindi, sulla base del Protocollo siglato dal Governo in merito ai settori produttivi, le nuove misure da adottare in vista della progressiva riapertura nei cantieri.

Nello specifico, oltre a fornire indicazioni operative, nel documento in parola si fa riferimento anche alla previsione di verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Inail riguardanti l’adozione, da parte dei datori di lavoro, delle prescrizioni stabilite con i rappresentanti sindacali.

Dalle lettura del Protocollo si evince l’obbligo per i datori di lavoro di fornire a tutti i lavoratori, e a chiunque vi faccia accesso, specifiche informazioni inerenti agli obblighi vigenti nel cantiere, così come stabiliti dalle Autorità.

Le informazioni, in particolare, riguarderanno:

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;

rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Inoltre, pur nella consapevolezza della dipendenza dalla disponibilità in commercio dei dispositivi di protezione individuale, è prescritto l’uso necessario di mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie qualora la lavorazione imponga di operare a distanza interpersonale inferiore a un metro e non siano possibili soluzioni organizzative alternative.

Per ciò che concerne, poi, l’accesso ai cantieri da parte di fornitori esterni, viene specificato che è necessario provvedere all’individuazione di procedure ben definite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in loco. A tal proposito, viene specificato che, laddove fosse possibile, è preferibile che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo degli stessi. Non è consentito, infatti, l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Il trasportatore, inoltre, doverà rispettare la distanza di un metro per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico.

Previsto, altresì, l’onere per il datore di lavoro di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Nelle operazioni di sanificazione e igienizzazione debbono essere parimenti inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Qualora vi fosse la presenza di una persona contagiata da Covid-19 all’interno del cantiere, sarà necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Infine, è fatto obbligo a tutti coloro che si trovano nel cantiere di adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, con particolare riferimento ad un frequente e minuzioso lavaggio delle mani.

Per ciò che inerisce, invece, l’accesso agli spazi comuni, come le mense e gli spogliatoi, lo stesso deve avvenire in modo contingentato, assicurando, al contempo, una ventilazione continua degli spazi stessi. In tali luoghi, inoltre, la sosta deve essere ridotta e occorrerà rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone lì presenti.

Al fine di diminuire i contatti tra i lavoratori, inoltre, le imprese ben potranno procedere ad una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei dipendenti, in modo da creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e da consentire, allo stesso tempo, una diversa articolazione degli orari del cantiere, sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

Ancora, nell’eventualità in cui persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, come la la tosse, la stessa sarà tenuta a dichiarare immediatamente tale stato al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere, a sua volta, all’isolamento di tale soggetto, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro, inoltre, è chiamato a collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Infine, il protocollo in oggetto individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere il pagamento delle penali per tutte quelle imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali.

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