Cronaca

La Commissione Tributaria Regionale di Bari rigetta l’appello dell’Ufficio Tributi del Comune di Ruvo: l’immobile di pertinenza non paga l’ICI/IMU anche quando è stato esentato dal pagamento della TARSU!

Non vale il principio affermato dal Comune di Ruvo di Puglia secondo cui se l’immobile è tenuto vuoto e privo di utenze domestiche collegate perderebbe la natura di “pertinenza”.

Lo ha riconfermato la Commissione Tributaria Regionale Puglia con sentenza n. 2438/03/2015 del 16.11.2015 che ha rigettato il ricorso in appello opposto dal Comune di Ruvo di Puglia alla sentenza dei giudici di primo grado i quali, detto principio, avevano già affermato con sentenza n. 136/4/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 12.06.2013 .

Invero sull’argomento si era anche già chiaramente espressa la Suprema Corte di Cassazione, sez. V, la quale con Sent n. 17035 del 26/08/2004 aveva affermato non esservi, in tema di individuazione della pertinenza, nessuna potestà regolamentare da parte del Comune trattandosi di questione non rimessa all’attribuzione degli enti locali.

Il fatto:

Il sig. Berardi con atto notarile del luglio/2005 acquistava il locale in Ruvo di Puglia della Cat. catastale C/2 con l’evidente intento, esplicitamente indicato nello stesso atto di acquisto, di destinarlo a accessorio e pertinenza dell’appartamento, unica abitazione in Ruvo di Puglia, posto al secondo piano dello stesso caseggiato; proprio perché pertinenza il ricorrente aveva pagato fino a tutto il 2007 l’ICI ridotta, mentre ometteva ogni pagamento ICI con decorrenza 2008 così come stabilito dalla normativa pro tempore vigente; in data 03/12/10 il Comune di Ruvo di Puglia però gli notificava, per ICI sul detto immobile, n. 4 Avvisi di Accertamento per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 pretendendo tributi per ciascun anno € 128,00, € 130,00, € 182,00, e € 178,00; il sig.Berardi dopo aver chiesto spiegazioni all’Ufficio Tributi del Comune di Ruvo di Puglia, presso il quale trovava un atteggiamento di totale chiusura, versava quanto con i detti accertamenti gli veniva richiesto, ma in data 14/04/2011 produceva, presso lo stesso Ufficio Tributi, istanza di rimborso di quanto illegittimamente dallo stesso preteso ed incassato; a seguito dell’istanza, di cui sopra, il Comune di Ruvo di Puglia, con provvedimento del 23/05/2011, comunicava il diniego di accoglimento della domanda, non riconoscendo il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sostanzialmente fondando la propria pretesa sulla circostanza della esenzione da Tarsu concessa su detto locale a seguito di sopralluogo avvenuto nel 2005.

Il sig. Berardi dava mandato al dott. Salvatore Montaruli, dottore commercialista in Ruvo di Puglia, per l’attivazione di un ricorso davanti la Magistratura Tributaria al fine di far valere il proprio diritto con condanna del Comune di Ruvo di Puglia al rimborso di somme indebitamente pagate oltre agli interessi maturati e maturandi sino alla data del soddisfo.

Dice il dott. Montaruli (nella foto) che nel ricorso, depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 22.07.2011, dopo aver evidenziato “l’incoerenza delle motivazioni del diniego di rimborso” da parte del Comune, si è insistito sulla natura pertinenziale dell’immobile per il quale impropriamente ed illegittimamente l’Ente locale ha preteso il pagamento dell’ICI.

In sostanza si è rimarcato che la situazione per cui l’immobile risultasse vuoto e senza utenze collegate non faceva venir meno, come invece afferma l’Ente locale, la sua natura di pertinenza dell’abitazione principale così come prevista dall’art. 817 c.c..

La natura pertinenziale del locale non sembra possa essere posta in dubbio né da un punto di vista prettamente civilistico né tanto meno da uno più squisitamente fiscale. Sotto l’aspetto civilistico sono infatti rilevabili sia il requisito oggettivo della destinazione a servizio dell’abitazione principale, che il requisito soggettivo della coincidenza tra proprietario della pertinenza e proprietario dell’abitazione principale; dal punto di vista fiscale, d’altra parte, si consideri che al momento dell’acquisto proprio per la sua natura di pertinenza, sostanziale ed effettiva, detto immobile è stato assoggettato ad imposta di registro agevolata. Che poi, per motivi economici ed organizzativi personali, il locale pertinenza risulti vuoto e senza collegamento di energia elettrica, questo non significa che, per ciò stesso, esso perda la sua natura di pertinenza: sarebbe come affermare ( così aggiungendo al danno la beffa) che un garage di proprietà temporaneamente vuoto, per aver il proprietario subito il furto della sua autovettura, perda la sua natura di pertinenza dell’abitazione principale e quindi diventi perciò stesso assoggettabile ad ICI.

Tra l’altro, si rimarca quanto sancito dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17035 del 26/08/2004 che afferma non esservi, in tema di individuazione della pertinenza, esercizio della potestà regolamentare da parte del comune.

Il Comune di Ruvo di Puglia ha resistito al ricorso dando mandato ad uno Studio legale su Bitonto;

La Commissione Tributaria Provinciale in data 10 luglio 2013 depositava Sentenza n. 136/4/13 favorevole al ricorrente nella quale si affermava: “le doglianze del ricorrente hanno fondamento per cui il ricorso va accolto”.

Il Comune in data 17/02/2014, sempre tramite Studio Legale su Bitonto presso il quale eleggeva domicilio, notificava al sig. Berardi il Ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 136/4/13 della CTP di Bari.

Si costituiva in giudizio, sempre tramite lo studio Montaruli, il sig. Berardi il quale totalmente rimandando a quanto già dedotto in ricorso introduttivo lamentava quanto davvero apparisse ingiusto e vessatorio che il Comune insistesse con il suo atto di Appello ad attribuire, falsamente, al contribuente una dichiarazione di “non uso” dell’immobile ed invece tralasciasse di considerare quanto del tutto correttamente avessero valutato i Giudici di Primo Grado con Sentenza n. 136/4/13.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari sez. 3 con Sentenza n. 2438/03/2015 depositata il 18.11.2015, (che si allega), ancora una volta accogliendo le ragioni del ricorrente, rigetta l’appello proposto dall’Ufficio Tributi del Comune di Ruvo di Puglia e conferma la sentenza di primo grado dallo stesso impugnata.

Nell’articolare i Motivi della Sentenza il Presidente-relatore afferma quanto segue:

L’appello non è giuridicamente fondato e deve essere disatteso. Il contribuente, nel corso del giudizio, ha esaustivamente, ancorché ellitticamente, fornito tutti gli elementi concreti necessari ad enucleare il rapporto di pertinenza fra gli immobili ( 1) intento dichiarato nell’atto pubblico; 2) intestazione dei due immobili alla stessa persona; 3) ”vicinitas” fra gli immobili talmente immediata e diretta da consentire la funzione giuridica della pertinenza;   4) elementi accertati in sede di sopralluogo i quali non attestano la perdita del legame giuridico tra i due immobili che è e resta ancora possibile). Ad avviso di questa Commissione, peraltro, l’eventuale temporanea interruzione della fruizione del locale secondario da parte del soggetto titolare non ne altera la natura, giacchè quella destinazione funzionale è incorporata “in re ipsa”, sicchè permanendo il vincolo con l’immobile principale, quello secondario non può usarsi se non in senso pertinenziale, alla luce della sua intrinseca natura.”

Un pensiero su “La Commissione Tributaria Regionale di Bari rigetta l’appello dell’Ufficio Tributi del Comune di Ruvo: l’immobile di pertinenza non paga l’ICI/IMU anche quando è stato esentato dal pagamento della TARSU!

  • Cittadino qualunque

    Ma come poteva il comune sperare di spuntarla se al giudice tributario ha offerto, pare di capire, solo elementi presuntivi mentre il contribuente ha prodotto fatti che demolivano totalmente la presunzione (di imponibilità) del comune? Era questo un giudizio da evitare o, quanto meno, cercare di chiudere la partita prima di arrivare a sentenza in primo grado. Dall’articolo non si evince però se il comune sia stato condannato alle spese. E’ da chiedersi in proposito se si è cercato di evitare in tutti i modi il contenzioso, visto che poi il legale il Comune dovrà pagarlo con i nostri soldi…
    Un monito all’ufficio tributi: nel 2016 entrerà in vigore l’istituto della mediazione tributaria esteso anche alle controversie relative ai tributi locali. Oltre a capire come vi organizzerete, soprattutto sarebbe auspicabile un cambiamento di “mentalità” nell’approcciare il rapporto con i contribuenti, visto che attraverso tale (ulteriore) istituto si dovrà cercare di deflazionare il contenzioso. Ma se le premesse sono queste…bah…vedremo cosa accadrà.

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