Palazzo Avitaja

Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione canoni di locazione anno 2020

Sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all’anno 2020.

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2020 non superiore all’importo di Euro 13.405,08; Oppure

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2020 (il reddito di riferimento è quello definito dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all’importo di Euro 15.250,00;

Inoltre:
c) Cittadinanza italiana;

  1. d)  Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del

    D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;

  2. e)  Cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido dal 2020 ad oggi;
  3. f)  Residenza nel Comune di Ruvo di Puglia nell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
  4. g)  Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2020, regolarmente registrato , per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (5 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo famigliare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell’importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);
  5. h)  L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l’autoclave-manca l’ascensore se l’appartamento è dal terzo piano in su;
  6. i)  Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
  7. j)  Nessun componente del Nucleo famigliare relativamente all’anno 2020 abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
  8. k)  Nessun componente del Nucleo famigliare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo famigliare medesimo così come definito all’art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”.
  9. l)  Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
  10. m)Di non avere beneficiato, per tutti i 12 mesi dell’anno 2020, della quota destinata all’affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, e s.m.i.. Nel caso in cui abbia beneficiato solo per alcuni mesi dell’anno 2020, il contributo di cui al presente bando spetterà per i restanti mesi;
    Di non aver beneficiato, per tutti i 12 mesi dell’anno 2020, di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel caso in cui abbia beneficiato solo per alcuni mesi dell’anno 2020, il contributo di cui al presente bando spetterà per i restanti mesi.

    SI PRECISA CHE:

Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo famigliare dovrà essere utilizzato, per il modello Certificazione Unica 2021 – Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2; per il modello 730/2021 redditi 2020: il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno obbligatoriamente computati inoltre , pena esclusione, tutti gli emolumenti, sussidi (come ad esempio l’assegno di mantenimento), a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelli esentasse, fatta eccezione per l’Indennità di Accompagnamento e l’Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017, il contributo libri scolastici e il contributo canoni di locazione. Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell’anno 2020 (o anche ratei di redditi nel caso in cui siano stati presenti solo per una parte dell’anno).

Per nucleo famigliare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l’anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 ( a cui si riferisce l’art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;

Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
Per i Nuclei Famigliari che dichiarano reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Il contributo sarà erogato esclusivamente per il numero dei mesi, dell’anno 2020, per i quali il richiedente non abbia percepito qualunque altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione (quota destinata all’affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza ovvero contributi riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 – Bando FINCOVID)

L’erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. Nel caso in cui il fondo a disposizione di questo Ente non risulti sufficiente a coprire l’intero fabbisogno della Fascia A) e della Fascia B), si procederà a rideterminare il contributo spettante applicando al contributo massimo erogabile, la medesima riduzione percentuale per entrambe le fasce;

Qualora il contributo calcolato risulti inferiore ad una mensilità di canone, non sarà concesso e la somma corrispondente verrà ridistribuita proporzionalmente agli altri aventi diritto;

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria il contributo spettante sarà concesso solo esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare al momento del decesso o in assenza ai legittimi eredi;

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in fascia a) e fascia b), sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi ed elevata incidenza canone/reddito e sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale www.comune.ruvodipuglia.ba.it. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. Alla graduatoria definitiva, che verrà formulata anche in considerazione dell’eventuale legittimità dei ricorsi, si potrà invece opporre ricorso solo presso il TAR Puglia nei termini di sessanta giorni dalla pubblicazione secondo le modalità del D.P.R. 1199/71.

MODALITÀ’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli scaricabili dal sito www.comune.ruvodipuglia.ba.it.

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 14/01/2022 fino al termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 24/02/2022 (pena l’esclusione), presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia – Via Giorgio Amendola n. 8 (nel qual caso farà fede il timbro postale di arrivo), oppure

comuneruvodipuglia@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it

N.B.: In caso di spedizione della domanda con indirizzo mail ordinario (e non Pec) il sistema di ricezione non rilascerà ricevuta di avvenuta consegna. Gli Uffici utilizzeranno l’indirizzo Pec/mail dal quale è pervenuta l’istanza, ovvero quello dichiarato nel modello di domanda, per ogni e qualsiasi

richiesta di ulteriori informazioni e/o integrazioni.
Il richiedente dovrà avere cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf ottenuto solo ed esclusivamente tramite scansione di

documenti cartacei avente le seguenti caratteristiche:

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall’Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

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