Politica

"Un bluff senza uguali che merita di essere sviscerato". “I” come imprecisione

Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo politico Lista Insieme che riprende il tema comparti.
Comparto “I”. “I” come Imprecisione, e pure grave. Un comparto oggetto di una importante decisione transattiva, condotta dall’Amministrazione comunale, additata al pubblico ludibrio come un plateale “I”mbroglio. Ma l’imbroglio c’è tutto, e non è farina dell’Amministrazione; è invece rinvenibile tra le righe di un documento apparso su Ruvo Libera.
Il documento si è rilevato una scopiazzatura, pure artefatta e volutamente parziale, di una deliberazione della Corte dei Conti, la n. 123/2013/PAR, poco attinente alla casistica del comparto “I”, se non per alcuni marginali aspetti, ma utile materiale da cui estrapolare quelle frasi “comode”, riprese pari pari e, in alcuni casi opportunamente elise, su cui fondare un nuovo ed inverosimile postulato contabile.
E chi copia dovrebbe almeno avere l’accortezza di citare la fonte, a meno che non intenda attribuirsi la paternità del contenuto: troppo surreale per poter essere sottoscritto. La deliberazione oggetto dell’artefatto è datata 27/11/2013 e rappresenta il parere rilasciato dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata ad una richiesta del Commissario Straordinario del Comune di San Fele (PZ).
Un bluff senza uguali che merita di essere sviscerato anche per dovere di correttezza verso i magistrati che hanno predisposto la delibera (in unum corpus), ignari della circostanza che le loro considerazioni gius-contabili sono state prima mischiate confusamente, poi artificiosamente inserite in un desolante elaborato pseudo-contabile che perviene ad una conclusione opposta rispetto a quella enunciata in Camera di Consiglio dai magistrati contabili.
Il plagio ha riguardato il secondo paragrafo al punto 3.4 di pagina 5 della deliberazione, il secondo periodo del punto 5.4 a pagina 11, l’ultimo periodo del punto 5.5 a pagina 11, il primo periodo del punto 5.6, il primo periodo del punto 5.7. E ancora, l’intero punto 5.8 della delibera, con modifica dell’anno di riferimento indicato all’inizio del periodo, da 2014 in 2015. Ma esaminiamo la deliberazione nei suoi contenuti chiave, per verificare quale sia il vero orientamento del parere.
Il primo quesito proposto alla Sezione dal Commissario riguarda la possibilità di procedere alla compensazione di alcuni crediti vantati dai privati nei confronti del Comune di San Fele. La Corte afferma: “…proprio l’art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, sicchè non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all’Ente locale”. Passaggio della delibera, questo, volutamente omesso e che fa ritenere la compensazione del credito ammissibile, atteso che non esistono norme che per il caso specifico ne vietino la concessione.
Per giunta, la Corte precisa “………la compensazione di cui qui si discutono i limiti di ammissibilità è cosa del tutto diversa dalla compensazione delle partite contabili, vietata in quanto contraria ai principi di universalità e integrità stabiliti dall’art. 151 TUEL…..”. Concetto opportunamente ribaltato dall’anonimo adulteratore, che invece mischia i due aspetti (contabile e giuridico), in un guazzabuglio di maccheroniche fantasie. Al punto 5 della delibera, la Corte affronta la questione della destinazione dei contributi per permesso di costruire, che il Comune potentino chiede di poter imputare a spese imprevedibili. La Corte passa ad esaminare l’evoluzione storica della normativa sui vincoli di destinazione di tali entrate, ora considerate tributarie, dalla legge Bucalossi alla finanziaria 1998, alla finanziaria del 2007.
E l’incauto gius-contabile fa altrettanto, riportando nel suo “incollato” solo alcuni passaggi della delibera. Ma omette le conclusioni lapidarie della Corte: “…..Ritiene la Sezione che a entrambi i quesiti si possa dare risposta positiva, nei termini di cui appresso. Con le modifiche introdotte (dalla legge n. 311/2004 prima e dalla legge n. 296/2006 poi) non si era inteso reintrodurre un vincolo di destinazione specifica alla entrata, com’era in precedenza, allorquando i proventi delle concessioni erano espressamente destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La deroga ammessa dalle disposizioni sopra ricordate concerne la possibilità di applicare, almeno per la quota del 50%, la entrata in modo diverso da quello che sarebbe proprio: da risorsa interamente destinata a spese di investimento a risorsa utilizzabile in parte (50%) anche per spese correnti.
La deroga, come anche il regime ordinario, invero, non imponevano specifiche finalità di destinazione, con conseguente compressione del potere discrezionale dell’Ente, limitandosi a indicare la “natura” della spesa: corrente (in deroga), oppure di “investimento” (secondo il regime ordinario).
In ogni caso, non essendo più prescritto un vincolo di specifica destinazione l’entrata di cui trattasi rappresenta una risorsa che pienamente e indistintamente finanzia il totale delle spese (art. 162, comma 2, TUEL) e contribuisce a garantire gli equilibri di bilancio (art. 193, comma 3, TUEL).”
A tutto questo si aggiunga il contenuto del nuovo principio contabile introdotto con la legge sull’armonizzazione dei sistemi contabili che così recita: nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
 

Un pensiero su “"Un bluff senza uguali che merita di essere sviscerato". “I” come imprecisione

  • “I” COME ‘I MADONNA MAIH”
    Mi hanno segnalato questo articolo più volte e alla fine ho dovuto sorbirmelo.
    Che dire? Senza parole.
    Non è mia intenzione entrare nella querelle giuridica – anche se mi pare ci sarebbe molto da dire.
    E tuttavia:
    1. Vorrei capire che c’entra una lista politica con questo (se la parola non è troppo) “documento” – che si presume voglia essere di “diritto”. Mai vista una strumentalizzazione più plateale.
    2. Vorrei capire a quale scuola di logica ha studiato l’anonimo estensore, che accusa gli interlocutori di aver “plagiato” e “scopiazzato” parti di sentenza, e per tutta risposta fa altrettanto!
    3. Vorrei capire in base a quale criterio la “risposta”, sia pure discutibile e bucherellata, ad un articolo pubblicato su RuvoLibera viene mandata SOLO ad altre testate. Insomma a tutti, meno che alla testata “giusta” – quella che ha pubblicato l’articolo!
    E che non solo avrebbe avuto il piacere, ma peraltro anche il dovere, di pubblicare questa sia pure ingiustificabile “replica”, eventualmente commentandola.
    Di solito questi orrori li fa, sistematicamente, l’amministrazione comunale. Devo intravvedere una manina?
    Resta il fatto che così facendo gli anonimi estensori, col loro evidente analfabetismo giuridico e mediatico, hanno PRIVATO i loro malcapitati assistiti del diritto di replica, che sarei stato ben felice di concedere. Gli hanno cioè fatto un (altro?) danno. Così che i Lettori di RuvoLibera, che grazie e Dio sono tantissimi e soprattutto sono un target privilegiato pensante, abituato a letture articolate e complesse – continueranno a NON conoscere questa augusta “replica”.
    Perché mai tanti errori/orrori in un colpo solo? Di cosa hanno paura? Cos’hanno da nascondere?
    mario albrizio

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