Attualità

PRECISAZIONE DEL CAPO DELL’AVVOCATURA SULL’ORDINANZA REGIONE PUGLIA 182

Il Capo dell’Avvocatura regionale Rossana Lanza, a seguito di alcuni articoli di stampa, precisa le ragioni per le quali non si è potuta prorogare l’Ordinanza 182 del 14 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19”.

“Il DPCM del 22 marzo 2020  ha dettato misure più restrittive per gli spostamenti delle persone fisiche, rispetto a quelle precedentemente disposte prevedendo in particolare (all’art. 1, co. 1, lett. b), che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, e prevedendo – conseguentemente – la soppressione delle parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” inserite nel precedente DPCM dell’8 marzo 2020 all’art.1, co. 1, lett.b).

Il successivo DPCM del 10 aprile (con efficacia sino al 3 maggio), attualmente vigente,  ha reiterato tali misure più restrittive.

Inoltre, sia con l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020, sia con il citato DPCM del 10 aprile,  attualmente vigente, è stato dettagliatamente disciplinato il rientro dall’estero,  con l’indicazione di tutti gli adempimenti obbligatori da effettuare, tra i quali l’isolamento fiduciario.

Pertanto, le previsioni dell’Ordinanza 182 del 14 marzo 2020,  che regolava l’ipotesi di spostamento per fare ingresso  in Puglia da altre regioni,  al fine di rientrare  e soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, non sono state reiterate, perché  chiaramente superate dai successivi citati DPCM che dettano misure più restrittive e non consentono più alle persone fisiche di spostarsi per rientrare nel proprio domicilio abitazione o residenza.

Peraltro,  i rapporti tra le disposizioni del Governo (DPCM) e le ordinanze dei Presidenti di regione sono stati ridefiniti con l’entrata in vigore del DL 19/2020 che ha riservato al Governo l’attuazione delle misure di contenimento prevedendo che sia il Presidente del Consiglio l’organo competente ad adottare le misure, in modo uniforme o differenziato, con riferimento all’intero territorio nazionale o di alcune specifiche regioni.

Le Regioni possono introdurre misure urgenti ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti ex DPCM, in relazione a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale o in una  parte  di  esso e, comunque, con efficacia limitata sino all’adozione dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei  ministri.

Quindi, anche sotto tale profilo, giammai avrebbe potuto essere prorogato un provvedimento che nei presupposti e nei contenuti riguardava  fattispecie (rientro) non più disciplinata (anzi vietata)  dalle sopravvenute disposizioni governative”.

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