AttualitàCronaca

OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO IN ALCUNE AREE DELLA CITTÀ DA OGGI, VENERDÌ 17 DICEMBRE

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare il D.L. del 14/12/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020, convertito nella Legge n.35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
Preso atto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
Considerato che in occasione delle prossime festività Natalizie, allorquando questo Comune sarà interessato da eventi organizzati dagli Assessorati al turismo e spettacolo e dall’Assessorato alle Attività Produttive, tra cui quelli rientranti nel programma intitolato “Luci e Suoni d’Artista – edizione 2021”, i mercatini di Natale e le numerose iniziative organizzate dagli esercenti le attività commerciali, si registrerà nel centro storico cittadino e nelle vie e spazi limitrofe un incremento considerevole di persone, rispetto alla situazione abituale, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti che potrebbero rendere difficile, se non addirittura non possibile, il mantenimento del distanziamento interpersonale tra non conviventi sancito dalle vigenti misure sul contenimento del contagio da Covid-19 e, tanto, anche in ragione delle caratteristiche del centro storico cittadino che è connotato da una viabilità alquanto limitata in larghezza;
Ritenuto che, stanti le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto innanzi trateggiate, si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone e di prevenire una evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia, prevedere l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, utili ad ostacolare la propagazione del virus, lungo i corsi principali Carafa, Gramsci, G. Jatta e Cavour, all’interno delle piazze principali Dante, Matteotti e Cavallotti e nell’intero Nucleo Antico (contesto territoriale perimetrato dalle predette piazze e corsi), durante l’intero periodo delle festività Natalizie, a fare data dal 17 Dicembre 2021 (giornata di inaugurazione del programma iniziative Natalizie) e sino a tutto il 9 Gennaio 2022;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 82362 del 02.12.2021 con la quale vengono illustrate le principali novità introdotte dal legislatore con il
D.L. n. 172 del 26.11.2021, nella quale viene ribadita l’esigenza di potenziare le attività di controllo, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del green pass sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico, con necessità conseguente di intensificare i servizi nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida, chiarendo che “secondo la stessa logica implementativa, andranno altresì programmati i servizi di controllo delle festività natalizie e di fine anno”;
Vista la nota della Prefettura di Bari prot.n. 164448/12B1/Area l A O.S.P. del 2 dicembre 2021, contenente indicazioni applicative circa le misure di cui al D.L. n. 172/2021, nonché il piano per l’effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni emergenziali in vigore; Considerato che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall’art.l del DPCM del 2 marzo 2021;
Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale; Visto l’art. 50, comma 5 del TUEL e ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione, e urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute dei cittadini,
ORDINA
dal giorno 17 dicembre 2021 sino al giorno 09 Gennaio 2022 compreso, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi seguenti:
 lungo i corsi principali Carafa, Gramsci, G. Jatta e Cavour;
 all’interno delle piazze principali Dante, Matteotti e Cavallotti;
 nell’intero Nucleo Antico, perimetrato dalle predette piazze e corsi;
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.
AVVERTE che
 La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35.
 ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:
 mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
 mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.
Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ruvo di Puglia e trasmnessa a:
 Sig. Prefetto di Bari
 Sig. Questore di Bari
 Comandante della Compagnia Carabinieri Molfetta per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia;
 Comandante del Corpo di Polizia Locale di Ruvo di Puglia.

ESECUTIVITA’
La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 16/12/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.
RUVO DI PUGLIA, li 16 dicembre 2021
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Articolo di Ruvesi.it

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