Attualità

LIVIO MINAFRA: VI SPIEGO PERCHE' VOTO "Sì"

Livio Minafra spiega le ragioni personali per cui ha scelto di votare “Sì” al referendum del 4 dicembre prossimo.

Premetto che ho più rispetto di chi vota NO perché ha studiato la Riforma Costituzionale e non la condivide, paragonato a coloro i quali se ne fregano di questo Referendum.

E aggiungo nuovamente che rispetto molto più chi Vota No, convintamente, rispetto a chi Vota Si per simpatie governative o, parimenti, Vota No per antipatie, sempre governative.

Così come io ho preso una decisione, valutando e criticando la Riforma, consiglio a tutti di leggerla, prima di esprimere un giudizio. Qui c’è un buon confronto con la Costituzione attuale e la eventuale nuova: http://media.wix.com/ugd/14a30c_9dd527489fa24d648ca3b33c6913e1db.pdf

Decisione

L’innovazione di questa riforma è che la Camera legifererà, senza ping pong col Senato (fatti salvi alcune tematiche). Dunque iter parlamentari decisamente più snelli. Mi piace anche l’idea che basandosi solo sulla Camera, il Governo – di qualunque colore – sarà eletto da tutti gli italiani dai 18 anni in poi (come sappiamo al Senato si vota dopo i 25).

Con il superamento del bicameralismo perfetto e con un solo Parlamento ed un Governo forte (per via dell’Italicum, se non lo cambiano), si eliminano decreti legge d’urgenza e Fiducie, riabilitando il Parlamento a luogo di discussione e non di ratifica delle decisioni governative.

La Riforma, inoltre, pone attenzione sui diritti del lavoro e sulla donna in politica (promossa, in equilibrio di genere) e, con il Senato delle autonomie locali, sarà un’ottima soluzione per portare le necessità dei territori all’attenzione di Roma.

Non mi preoccupano i cambiamenti sull’Elezione del Presidente della Repubblica. Mi solleva dubbi, invece, il depotenziamento delle Regioni in favore di un nuovo accentramento statale. E’ anche vero che talune Regioni, davvero vanno controllate e guidate poiché decisamente dei colabrodi, ed è parimenti vero che la legge consentirà autonomia a quelle Regioni che dimostrino virtuosità nei bilanci.

La mia decisione finale è di VOTARE SI. Di seguito una sintesi che ho redatto; i punti salienti, a mio avviso.

CIO’ CHE MI CONVINCE

EQUILIBRIO TRA UOMO E DONNA

Nuovo art. 55

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

LA CAMERA DA LA FIDUCIA e non più Camera e Senato

Nuovo art. 55

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

ABOLITO IL PING PONG TRA CAMERA E SENATO – LEGGI PIU’ VELOCI

Nuovo art. 72

Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

IL SENATO SI TRASFORMA

Nuovo art. 55

Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

Nuovo art. 57

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali.

IL SENATO VOTA SUI TRATTATI EUROPEI

Nuovo art. 80

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

ABOLIZIONE DEI SENATORI A VITA

Nuovo art. 59

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

NESSUNO STUPENDIO E NESSUN VITALIZIO PER I NUOVI SENATORI

Nuovo art. 69

I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SULLE REVISIONI ALLA COSTITUZIONE IL SENATO VOTA

Nuovo art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.

SULLE ALTRE LEGGI ESPRIME UN PARERE NON VINCOLANTE

Nuovo art. 70

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE SARANNO DISCUSSE IN PARLAMENTO

Nuovo art. 71

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

ISTITUZIONE DEL REFERENDUM PROPOSITIVO

Nuovo art. 71

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE PUO’ BOCCIARE LA LEGGE ELETTORALE PRIMA CHE SIA PROMULGATA

Nuovo art. 73

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

QUORUM REFERENDUM PIU’ FACILE DA RAGGIUNGERE

Nuovo art. 75

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

PER ANDARE IN GUERRA OCCORRA’ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA E NON PIU’ QUELLA SEMPLICE

Nuovo art. 78

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

ABOLIZIONE DEL CNEL

Abrograto art. 99

ABOLIZIONE DEFINITIVA DELLE PROVINCE

Nuovo Titolo V

PIU’ DONNE NEI PARLAMENTI REGIONALI E STIPENDI PIU’ BASSI

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione

La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

SENATO PIU’ GIOVANE: I SENATORI POSSONO ESSERE ELETTI DAI 18 ANNI E NON PIU’ DAI 40

– abrogato Art. 58

CIO’ CHE MI CONVINCE MENO

PIU’ STATO E MENO REGIONI

Gli articoli relativi al Titolo V, difatto, in particolare l’art. 117, depotenziano molto le Regioni. L’intento è una maggiore libertà d’azione nazionale in fatto di controllo al buon funzionamento della cosa pubblica oltre che verso le materie di interesse nazionale. Tuttavia tale libertà d’azione viene sostanzialmente concessa se una Regione si dimostra virtuosa nei conti, art. 116… “purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”.

Il ventaglio è piuttosto ampio: sanità, politiche sociali, sicurezza alimentare, ricerca scientifica, cultura e turismo, energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83 originale

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Nuovo art. 83

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

La perplessità mi nasce sulla questione del settimo scrutinio, ovvero votazione dopo la quale sono sufficienti i 3/5 della maggioranza e non dell’assemblea. Alcuni sostengono che si può eleggere un Presidente della Repubblica anche con la sola maggioranza Governativa, evocando scenari dittatoriali.. ma la cosa è assai improbabile, benchè aritmeticamente non esclusa, poiché l’opposizione dovrebbe lasciare l’aula al momento del voto e, considerata statisticamente la media di votanti che si son avuti per eleggere il Presidente della Repubblica, 98%, vedo lo scenario non ipotizzabile.

ULTIME QUESTIONI

COMBINATO DISPOSTO

La legge elettorale, se rimanesse così com’è, assicurerebbe un vincitore la sera del ballottaggio (ove fosse necessario). Questo assicurerebbe un Governo saldo ed in grado di governare, in barba ad inciuci e cambi di casacca figli della necessità di avere una maggioranza numerica al Governo. Cosa è meglio? Proporzionale ed accordicchi o un vincitore sicuro? So solo che quando eleggiamo i sindaci non ci lamentiamo dell’analogo sistema, anzi, beneficiamo di una maggioranza sicura e d’un sindaco che può governare. Quando non va bene, non lo si riconferma alle successive amministrative. Rinunciare a questo nuovo istituto, l’Italicum, vuol dire poi non lamentarsi degli accordicchi tra deputati e senatori al fine di governare.

Infine un Governo durerebbe fisiologicamente 5 anni, come nelle migliori democrazie. Invece noi, negli ultimi 70 anni abbiamo avuto quasi altrettanti governi…

LEGITTIMITA’ DEL GOVERNO

La Corte Costituzionale scrive che le elezioni svoltesi con la legge parzialmente incostituzionale – il Porcellum – non sono in alcun modo “annullate”: “Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono – in definitiva, e con ogni evidenza – un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali”.

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