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Esposto alla Procure della Corte dei Conti, l’opposizione: “I responsabili del danno siano chiamati a risponderne dal punto di vista erariale”

Nota dei Consiglieri di opposizione
Così come anticipato in conferenza stampa, i consiglieri comunali di opposizione Vito Cantatore, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Pietro Paparella, Mariatiziana Rutigliani e Simona Summo hanno provveduto a notiziare la procura generale della Corte dei Conti dell’esito dell’esposto depositato presso la Procura di Trani per le eventuali determinazioni di competenza.
Si è evidenziato infatti che: “si è venuti a conoscenza del provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Trani relativamente al procedimento contraddistinto dal n. 2223/2024 R.G.N.R. e n. 143/2025 G.I.P. attivato per le note vicende comunali inerenti l’alienazione del lotto n. 16 ricadente nella zona P.I.P. Nella C.T.U. commissionata dal P.M. si legge: “E’ di tutta evidenza che in tal modo il lotto 16 risulta sottostimato, ritenendo invece equa una valutazione conforme a quella degli altri lotti. ……. omissis ……… Pertanto la sottoscritta stima il prezzo di cessione del lotto 16 in € 342.521,20”. L’organo delegato dall’Autorità inquirente, nella comunicazione del 10 aprile 2024 inoltrata al Pubblico Ministero, con riferimento ai due soggetti indagati, così si esprimeva: “Alla stregua delle risultanze emerse valuti codesta A.G. le condotte poste in essere sia dall’ …… omissis …. ritenuti responsabili, salvo diverso avviso, in concorso tra loro, dell’ipotesi di reato ex artt. 110, 323 c.p. per aver il primo ……. agito in violazione dell’obbligo di astensione nell’interesse del cognato ……… (partecipava alla seduta consiliare del 30 marzo 2022 e alla votazione dell’emendamento con il quale veniva inserito il costo di cessione in diritto di proprietà del lotto PIP n. 16, per la realizzazione di costruzioni industriali, pari ad e 36,29 ottenuta dividendo il costo totale di € 216.309,83 e l’estensione del lotto in mq 5.960 assegnato poi …….. procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente all’attribuzione del prezzo sottostimato di cessione del lotto PIP n. 16 determinato in e 216.309,83 anziché in € 342.521,20 ………. omissis ……… e la seconda, quale ……… che attraverso la sottoscrizione della predetta determinazione dirigenziale, approvava la graduatoria definitiva (bando 2022) …….. procurando prima l’ingiusto vantaggio patrimoniale alla prima classificata …….. e poi …….. per scorrimento della graduatoria ……… in guisa da arrecare al Comune un danno ingiusto derivante dalla mancata cura delle sue aspettative economiche”. Il Pubblico Ministero, nella sua proposta inoltrata al G.I.P. e datata 5 dicembre 2024, così si esprime: “…omissis … rilevato che una recente novella legislativa ha abrogato la norma incriminatrice di cui all’art. 323 c.p. unico possibile parametro alla stregua del quale apprezzare la eventuale illiceità penale della condotta del pubblico ufficiale ….. omissis ….. chiede di disporre l’archiviazione del procedimento in epigrafe e la restituzione degli atti di competenza”. Nel provvedimento finale il G.I.P. così statuisce: “Nelle more del procedimento il reato ipotizzato è stato oggetto di depenalizzazione/abrogazione legislativa di tal che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ……… omissis ………. dispone l’archiviazione del procedimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Da tutto quanto rilevato da parte di tutti i soggetti intervenuti nel procedimento penale vi è che, al momento del verificarsi dei fatti sussistevano le condizioni previste dalla legge come reato, di poi abrogato con specifica disposizione contenuta nella legge 9 agosto 2024 n. 114, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il successivo 25 agosto.
Ne consegue che erano fondatissime tutte le motivazioni sorreggenti la proposta di provvedimento consiliare di decadenza, formalizzata dalle forze costituenti la minoranza consiliare, oggetto di esame/discussione e rigettata dalle sole forze politiche di maggioranza presenti nel massimo consesso consiliare. Per di più va sottolineato, con forza, anche il mancato introito, nelle casse comunali, della somma di € (342.521,20 – 216.309,83)= € 126.211,37 per effetto della cessione in diritto di proprietà del lotto PIP n. 16 operata in favore del secondo classificato nella graduatoria stilata a conclusione delle operazioni correlate al bando pubblico del 2022. Tanto perché la consulenza tecnica disposta dalla Magistratura Penale, alla pagina 57, così statuisce: “Nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, si sarebbe dovuto opportunamente adeguare il prezzo di vendita del lotto 16 a quello degli altri due lotti messi a bando, che poi è uguale a quello degli altri lotti del Piano ( a meno dei lotti 17 e 18, derivanti anch’essi da terreno ceduto volontariamente), applicando lo stesso prezzo al metro quadrato”. La consulenza così riporta, poi, nella parte finale: “la scrivente non ritiene congruo il prezzo di cessione di € 216.309,83 del lotto 16 ……… omissis ………… la scrivente ritiene congruo il prezzo di cessione dei lotti 2 e 4, quantificato in ragione di un prezzo unitario pari ad €/mq 57,47 ed in quanto tale correttamente applicabile anche al lotto 16. Pertanto la sottoscritta stima il prezzo di cessione del lotto 16 in € 342.521,20”. Ciò posto e con espresso richiamo alla delibera consiliare n. 15/2022 del 30 marzo 2022 con la quale era stato, molto stranamente, stabilito il costo di alienazione del lotto PIP n. 16 in € 216.309,83 – come anche riconosciuto dall’organo inquirente incaricato dalla Magistratura, tutti i soggetti operanti hanno procurato ingiusto vantaggio patrimoniale all’impresa sottoscrittrice del relativo contratto di concessione, che fosse la prima in graduatoria e la seconda non determina cambiamenti nella fattispecie della notevole agevolazione economica, così arrecando un grave ed ingiusto danno all’intera collettività ruvese, danno correlato al mancato introito di ben € 126.211,37. SUSSISTONO, PERTANTO, TUTTE LE CONDIZIONI PER RECUPERARE ALLE CASSE COMUNALI LA PREDETTA SOMMA INVESTENDO LA MAGISTRATURA CONTABILE AFFINCHÈ, STANTE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, TUTTI I RESPONSABILI DEL DANNO SIANO CHIAMATI A RISPONDERNE DAL PUNTO DI VISTA ERARIALE.

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